Responsabilità civile del costruttore (decennale postuma)
In base alle vigenti normative, nel caso di vendita di un immobile in costruzione, il costruttore è tenuto a stipulare una polizza decennale postuma che tuteli il nuovo acquirente dai danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
La responsabilità del costruttore per danni causati da un immobile è regolamentata dal decreto legislativo n. 122/2005 e dall’articolo 1669 del codice civile.
Il decreto legislativo impone al costruttore di stipulare a beneficio dell’acquirente di un immobile da costruire, una polizza assicurativa indennitaria decennale (detta polizza decennale postuma) a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile.
Tale garanzia di dieci anni sull’immobile è prevista dalla legge solo nel caso in cui:
- l’immobile viene venduto da un'impresa regolare e non da un privato
- l’acquirente è un privato e non una società o ente collettivo
- si tratta di fabbricati rispetto ai quali sia prevista una successiva attività edificatoria (il venditore deve garantire di portare a termine la costruzione).
La polizza decennale postuma ha validità per tutti gli immobili (indipendentemente dalla loro destinazione d’uso) per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire (o altra denuncia o provvedimento abilitativo) successivamente alla data del 21 luglio 2005 e solo se tali immobili siano, al momento della contrattazione, ancora da edificare o non siano ancora ultimati essendo in stato tale da non consentire il rilascio del relativo certificato di agibilità.
Consultare gli esperti di GARAperizie prima di stipulare la polizza decennale postuma, vi darà la certezza di essere tutelati da ogni imprevisto. GARAperizie verificherà per voi che la copertura assicurativa non riguardi solo le parti strutturali dell’immobile ma anche tutti gli elementi secondari ed accessori e accerterà per voi che gli eventuali massimali di risarcimento previsti nella polizza siano tali da coprire l’intero costo di ricostruzione a nuovo dell’immobile.
GARAperizie sarà al vostro fianco anche nello sfortunato caso in cui si verifichi un qualsiasi tipo di danno e vi aiuterà a rivalervi sul costruttore per ottenere il giusto risarcimento per il danno da voi subito.